Competenze
Chi sono. I Revisori dei conti (in numero di tre (3), di cui uno (1) con funzioni di Presidente), esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni ed attestano la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, e nella quale vengono espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Come vengono scelti. L’art. 10 della L.R. n. 3 del 17/3/2016, così come modificato dalla L.R. 17/2016, art. 6, dispone che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148, i Revisori dei conti degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione a sorte, effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Generale, in una seduta del Consiglio Comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’Organo di revisione, tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs.vo n. 39 del 27/1/2010, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’Organo di revisione dell’Ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti (fascia 3):
- iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
- conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Quanto durano in carica. Tre anni. Sono rieleggibili una sola volta. Sono revocabili. Se intralciano o ritardano l’azione amministrativa del Comune o entrano in conflitto con gli Organi comunali è legittima la revoca del Consiglio Comunale, che è l’Organo che li ha nominati.
Come operano. Per l’esercizio della loro attività, i revisori, anche singolarmente, hanno accesso agli atti e documenti del Comune e delle istituzioni. La tecnica del controllo di gestione costruisce misuratori idonei ad accertare periodicamente: la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni; la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati; il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta; l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e realizzazione ed individuazione delle relative responsabilità. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrano irregolarità nella gestione ne informano immediatamente il Sindaco, il Consiglio Comunale e le autorità competenti.
Chi supportano. I Revisori dei conti assicurano consulenza al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari permanenti ed al Consiglio di amministrazione delle istituzioni e, quando richiesti, partecipano alle relative sedute e possono fare relazioni.
Indennità di funzione. Ai Revisori dei conti viene corrisposto un trattamento economico ed un rimborso spese di viaggio fino alla misura stabilita secondo le disposizioni previste dal Decreto 21/12/2018 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/01/2019 e fissato con apposita deliberazione di nomina del Consiglio Comunale
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
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Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2024, 11:13